È un controsenso che attività economiche lecite ma percepite come “poco etiche”, quali ad esempio l’esercizio di una casa da gioco o la produzione di armi, assumano la qualifica di società benefit?
Ha fatto discutere, nelle scorse settimane, l’intervento del prof. Mario Calderini che, sul Corriere della Sera, ha stigmatizzato l’utilizzo improprio del modello B-corp e società benefit vero un modello che dà “(…) rilevante peso all’organizzazione e ai processi interni e meno alla natura sostanziale del business sottostante (…)” e ha auspicato per il futuro delle società benefit, quale viatico per superare i rischi della mercificazione, la messa in atto di “pratiche cogenti di prevalenza della sostanza sulla forma”.
Il casus belli è l’assunzione della qualifica di società benefit da parte della società che gestisce il casinò di Campione d’Italia di cui, se ben si comprende, è contestata la coerenza tra il tipo di business (lo svolgimento di gioco d’azzardo) e l’orientamento alla realizzazione di un bene comune.
Ma davvero la costituzione di una società benefit presuppone che l’attività economica abbia, già in partenza, caratteristiche tali da generare effetti positivi nei confronti dell’ambiente e della comunità? Detto in altre parole: è un controsenso che attività economiche lecite ma percepite come “poco etiche”, quali l’esercizio di una casa da gioco o la produzione di armi, assumano la qualifica di società benefit? La risposta è senza dubbio negativa.
Il perseguimento delle finalità di beneficio comune
Le società benefit non sono enti che perseguono finalità puramente ideali o solidaristiche; non appartengono – le benefit – alla categoria del Terzo settore o degli enti senza scopo di lucro. Le benefit sono società che non smettono di svolgere l’attività economica e non rinunciano a dare una remunerazione ai propri soci.
Il centro della questione è – per le società benefit – il perseguimento di scopi non lucrativi, individuati nello statuto. Tali scopi – definiti dalla legge quali “finalità di beneficio comune” – possono consistere nel raggiungimento “nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” sugli stakeholder. Quindi, una società che svolga un business con un impatto ambientale inevitabilmente e significativamente negativo potrà decidere di impegnarsi a realizzare azioni dirette a mitigarlo.
Ugualmente, una impresa attiva nella produzione di armi potrebbe individuare, quale finalità di beneficio comune, il sostegno alle vittime della criminalità organizzata o alle famiglie di persone morte per incidenti legati all’uso di armi da fuoco. Non è troppo diversa la scelta fatta da Campione di Italia Società Benefit che, tra gli scopi di beneficio comune, ha indicato “(…) b) promuovere formazione e informativa per contrastare la ludopatia e le dipendenze patologiche dal gioco d’azzardo”. Una simile finalità di beneficio comune è assolutamente coerente con le indicazioni della legge istitutiva delle società benefit perché è calibrata sulla consapevolezza degli impatti che lo svolgimento della attività economica ha sulla comunità.
L’irrilevanza del consenso e del piano etico
È questo il cuore della sostenibilità: primariamente, la consapevolezza della propria attività e dei suoi impatti insieme alla volontà di governarli. Ed è sugli sforzi effettivamente profusi nel governo degli impatti che le benefit devono essere valutate, caso per caso, sulla base della relazione di impatto pubblicata.
Fermo il requisito della liceità, è invece irrilevante se il business economico svolto consista in attività che ricevano maggiore o minore consenso e apprezzamento sociali sul piano etico.
Diversamente, qualcuno potrebbe giungere a discutere dell’ammissibilità del modello benefit persino per le banche, “colpevoli” di lucrare sul danaro, le case di moda, le società attive nella produzione di cosmetici o l’organizzazione di eventi, ree di occuparsi di “questioni futili”. E chissà quanto altro ancora.
Non è un dibattito che, però, nessuno vorrebbe davvero aprire.
di Marco Cristiano Petrassi
Avvocato
(da CSRoggi Magazine – Anno 8 – n.4 – Settembre/Ottobre 2023; pag. 46)
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