Un’impresa sociale è un ente privato o una società che ha per oggetto imprenditoriale un’attività di interesse generale e non ha scopo di lucro.

Ma non solo.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che “(…) esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

Recita così l’articolo 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il decreto che nell’ambito della Riforma del Terzo settore ha introdotto la revisione della disciplina in materia sociale.

Tra le attività di interesse generale troviamo tra gli altri i servizi sociali e sanitari, l’educazione e la formazione, la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale, la ricerca scientifica e la cooperazione allo sviluppo.

Limpresa sociale può redistribuire gli utili?
La novità introdotta dalla Riforma del Terzo settore riguarda la possibilità per l’impresa sociale di redistribuire gli utili e gli avanzi di gestione.

L’impresa sociale, se costituita nella forme di cui al libro V del codice civile, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci.

Può inoltre destinare la stessa quota inferiore al 50% degli utili a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Come si lavora in unimpresa sociale?
I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. Inoltre, nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

a cura di Ciessevi,
Centro servizi per il volontariato citt
à Metropolitana di Milano

 

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