Da tempo si va affermando nel dibattito pubblico, con crescente priorità, il tema della trasparenza dell’erogazione dei contributi pubblici, specialmente se ricevuti dagli enti non profit, soggetti per i quali l’accountability è un focus di interesse predominante.
È opportuno allora che Il sostegno economico proveniente dalle casse pubbliche sia limpido e ben circostanziato, scongiurando ambiguità di ogni natura. Per rispondere a questo crescente bisogno di evidenze, la legge n. 124/2017 ha fissato obblighi di trasparenza e pubblicità per associazioni, fondazioni, Onlus e imprese che realizzano rapporti economici con la pubblica amministrazione e/o con altri soggetti pubblici. Vincoli in seguito aggiornati dal Decreto Crescita del 2019 come segue. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’erogazione “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale (5 per mille escluso – NDR) e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (Non vanno quindi considerati gli importi che derivano dalla fornitura di beni/servizi né quelli risarcitori) effettivamente erogati” vanno pubblicati sul sito internet dell’ente o su pagina collegata di portali digitali. Accettati anche i siti delle reti cui l’ente è aderente o affiliato.
La pubblicazione dei vantaggi economici
Rispetto all’ambito dei vantaggi economici, occorre verificare il valore dei beni forniti in uso/comodato dalla Pubblica Amministrazione. Questo può avvenire riferendosi ai valori medi di mercato di beni con pari caratteristiche oppure attraverso una richiesta formale di quantificazione all’ente pubblico stesso.
Associazioni, fondazioni, Onlus, ETS, associazioni ambientali a carattere nazionale, associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere nazionale, cooperative sociali e imprese, devono procedere alla pubblicazione se la somma degli importi/vantaggi ricevuti è pari o superiore a 10mila euro incassati secondo criterio di cassa.Sono previste sanzioni amministrative pari all’1% degli importi ricevuti, con importo minimo di 2mila euro. E se il trasgressore non rimedia all’omessa pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente quanto ricevuto.
a cura di CSV, Centro servizi per il volontariato
città Metropolitana di Milano