A fianco dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio (vedi CSRoggi Anno 6, n. 1 – Gennaio/Febbraio 2021, pag. 59, ndr) e del Registro unico nazionale del Terzo settore (vedi CSRoggi Anno 5, n. 5 – Ottobre 2020, pag. 41, ndr), di cui abbiamo già raccontato le importanti novità, è stato potenziato e semplificato il sistema di agevolazioni collegato alle donazioni agli Enti del Terzo settore.
Le aliquote dei benefici fiscali in vigore oggi coinvolgono due cluster.
Il primo soggetto al centro di questa importante novità sono le Persone fisiche, che godranno la possibilità di accedere alla detrazione del 30% su donazioni in denaro e in natura, fino a massimo 30mila euro per periodo di imposta, e al 35% di detrazione in caso di donazioni a Organizzazioni di volontariato. In alternativa, possono accedere alla deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato sulle donazioni in denaro e in natura.
Le aziende, che sono il secondo soggetto interessato, potranno invece godere di deduzioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato su donazioni in denaro o natura, rivoluzionando di fatto il limite di 70mila euro annui previsto dalla normativa precedente. Inoltre, se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.
Come si nota, per le aziende sono stati realizzati significativi miglioramenti. È bene però prestare attenzione al fatto che, trovandoci ancora in fase transitoria della normativa, quanto sopra vale solo per erogazioni liberali destinate a Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus iscritte ai relativi registri. Per gli altri Enti di Terzo settore occorrerà attendere l’iscrizione degli enti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ormai di prossimo avvio.
La donazione dei beni in natura
Una particolare attenzione è stata dedicata alle donazioni di beni in natura e alla determinazione del valore del bene donato all’atto di donazione. Infatti il decreto “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore” del 28 novembre 2019 ha fissato criteri e modalità per accertare il valore dei beni donati. Attenzione quindi a non perdere di vista la centralità della questione: dato che è dal valore del bene che discende l’ammontare delle agevolazioni, è evidente l’importanza del tema. Per legge, il valore del bene donato va stabilito in base al valore normale (vedi box), ovvero al prezzo medio/valore di mercato dello stesso. Solo se ciò non fosse possibile, o se il bene supera il valore di 30mila euro, il donatore dovrà fare un passo in più e far periziare il bene.
Il decreto chiarisce poi anche alcuni casi particolari: la donazione di un bene strumentale (un bene oggetto di ammortamento), la cui agevolazione corrispondente deve essere calcolata con riferimento al residuo valore fiscale alla data in cui avviene l’erogazione e la donazione di un servizio o di una materia prima o sussidiaria, per cui si conviene che l’ammontare della detrazione o della deduzione sia calcolato prendendo in riferimento il minore tra il valore normale e quello determinato applicando il metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”, secondo le disposizioni dell’articolo 92 del TUIR.
Chi si deve occupare della parte burocratica
Vi chiederete chi si dovrà occupare della parte burocratica. Bene, presto detto: le modalità di documentazione della transizione sono a carico sia del donatore sia dell’ente che riceve. Il donatore dovrà produrre una dichiarazione in cui descrive analiticamente il bene donato con l’indicazione del valore in natura o della perizia di stima. L’ente che riceve la donazione dovrà invece dichiarare l’impegno a utilizzare i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per concludere, sempre in tema di trasparenza fiscale, e di più recente novità, evidenziamo il consolidamento dell’esperienza di natura sperimentale realizzata dall’Agenzia delle Entrate negli anni passati, in merito alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo settore (ETS) e dalle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nella tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure attività di ricerca scientifica. Con il D.M. 3 febbraio 2021 si segna la via che porterà progressivamente tutti gli ETS, con determinati volumi di ricavi, all’obbligo di comunicare le donazioni tracciabili in denaro ricevute dalle persone fisiche. La conseguenza di rilievo è che, in sede di dichiarazione dei redditi precompilata, i donatori potranno trovarsi evidenziati gli importi erogati e già applicate le relative agevolazioni fiscali previste dall’art. 83 del Codice del Terzo settore.
Considerato che le erogazioni liberali sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi, la comunicazione dei dati delle donazioni ricevute dagli enti, pur riguardando solo le persone fisiche, è un atto significativo verso la semplificazione, la trasparenza e l’efficienza del sistema fiscale e agevolativo di settore.
di Mauro Diluca (Ufficio stampa CSV Milano)
(da CSRoggi Magazine, anno 6, n.2, Marzo/Aprile 2021, pag. 72)