Il nuovo testo normativo sembra avere abbandonato le strategie politiche più recenti, che prevedevano incentivi e premialità per le imprese pubbliche che dimostrassero il proprio impegno sui temi della sostenibilità. Tra le nuove indicazioni legislative, si fanno notare quelle che portano verso una liberalizzazione delle modalità di attestazione delle politiche di parità di genere.

 

Lo scorso 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici. Il nuovo testo normativo ha lasciato sorpresi per alcune scelte del Legislatore. Quest’ultimo sembra aver abbandonato la strategia politica di più recenti interventi, con i quali erano previsti incentivi e premialità per quelle imprese che dimostrassero il proprio impegno sui temi della sostenibilità.

Il riferimento è, in particolare, all’art. 95 del “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) che introduceva, per le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici, l’obbligo di indicare “nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché (…) il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere”.

In sostanza, nell’impostazione del “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici le società benefit o le imprese che comunque avessero pubblicato una valutazione di impatto o si fossero dotate di una certificazione di genere avrebbero potuto beneficiare, secondo la discrezionalità della stazione appaltante, di criteri premiali nell’aggiudicazione del contratto.

È sparito ogni riferimento a impatti su salute e ambiente
Il vecchio Codice dei Contratti Pubblici faceva una scelta di politica di diritto orientata all’incentivazione e all’adozione di questi strumenti da parte delle imprese pubbliche. Una simile politica del diritto sembra essersi sopita nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Infatti, l’art. 108 del d.lgs. 36/2023 dispone, al comma 7, che “le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”.

È inoltre previsto che “al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”.

La lettura dell’art. 108 sembra tradire una concezione più sociale e comunitaria della sostenibilità del Legislatore; l’accento è infatti posto alla “partecipazione di piccole e medie imprese” e “operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”, mentre è sparito ogni riferimento agli impatti sulla salute e sull’ambiente.

Un approccio più elastico per le politiche di parità di genere
La parità di genere mantiene, invece, un suo spazio. Tuttavia, per beneficiare della premialità è sufficiente che l’impresa produca un’autocertificazione sull’adozione di politiche e misure “(…) per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità” (cfr. art. 46 bis, primo comma, d.lgs. 198/2006).

La scelta di affidare l’attestazione a un’autodichiarazione sulle proprie politiche di genere è, in verità, scoraggiante, perché ne lascia intravedere un uso “all’italiana” fatto di leggerezza e furberia. Tuttavia, a una seconda lettura, l’art. 108 comma 7 sembra andare nel senso di una liberalizzazione delle modalità di attestazione delle politiche di parità di genere.

Se il “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici ancorava la premialità solo al possesso della “certificazione della parità di genere”, grazie al nuovo testo l’impresa ha la facoltà di attestare la sussistenza del requisito, anche quando manchi della certificazione ma, invece, si sia dotata di altri strumenti comunque idonei a dimostrare il suo impegno. A tal fine, le imprese potranno avvalersi dei bilanci sociali, delle valutazioni di impatto o degli stessi codici etici oppure potrà produrre dei propri KPI o indicatori della parità dei generi.

Da questo punto di vista, è forse persino preferibile che si sia perso il riferimento monolitico alla certificazione UNI PDR 125:2022 che, introducendo uno standard uniforme, rischiava di trasformare la parità di genere in una questione di mera compliance.

La sostenibilità, invece, richiede un approccio elastico, per essere realmente vista nella logica della doppia materialità: non solo un tema di rischio ma anche un’opportunità di miglioramento delle performance aziendali.

di Marco Cristiano Petrassi
Avvocato

(da CSRoggi Magazine – Anno 8 – n.2 – Aprile/Maggio 2023; pag. 48)

 

 

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