Assumendo il concetto che il fine generale dell’impresa è “concorrere per molteplici vie alla promozione della persona umana” e che il reddito non è il fine esclusivo dell’impresa ma “è una parte del sistema dei valori” della dinamica economica, appare evidente che il concetto di impresa sociale è legittimato sia dal punto di vista economico aziendale, sia dal punto di vista giuridico. La CSR è una definizione che integra tutti questi elementi.

È necessaria una riflessione sull’impresa sociale (profit e non profit), assumendo anche l’ipotesi che tutte le imprese dovrebbero svolgere un ruolo sociale e pertanto essere sociali (le imprese sono “sineddoche” dell’impresa sociale). Esse hanno il “dover essere” di sviluppare l’asset di CSR.

L’impresa sociale non profit
L’impresa sociale non profit è formula imprenditoriale che ha caratteristiche aziendali che denotano sia l’orientamento alla gestione operativa efficiente ed efficace, sia l’aspetto metaeconomico che offre un differenziale competitivo rispetto alle imprese solo ed esclusivamente finalizzate alla massimizzazione assoluta del profitto. Essa assume in toto le caratteristiche aziendali della continuità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e produce esternali positive di valore economico e sociale integrando fra loro la produzione di beni e servizi e il valore aggiunto orientato al bene comune e incrementa capitale sociale dei territori sviluppando linee di fiducia e reciprocità in una dimensione operativa. Ed è la condizione indispensabile per attuare la sussidiarietà nell’articolazione della filiera aziendale sussidiaria, composta da imprese sociali profit, imprese sociali non profit e aziende pubbliche (sociali “in re ipsa”) .

La valutazione dell’Impatto sociale
Ora la CSR delle non profit trova nella Riforma del Terzo Settore l’esigenza di far percepire il suo impatto sociale. Nello specifico la valutazione dell’impatto sociale è un tema importante della Riforma del Terzo Settore e all’art. 7, punto 3 L.106/2016 si declina e si sottolinea la funzionalità strategica e operativa con la seguente definizione: “Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”.

È quasi pleonastico affermare che la valutazione è qualitativa e quantitativa (approccio distico), anche se il concetto di quantità permette di soddisfare l’esigenza di avere dei proxi espressi in metrica (“numeri”) che offrono un sistema di riferimento e un linguaggio universale e comprensibile a tutti.

La valenza quantitativa permette di strutturare un minimo comun denominatore (per es. monetizzazione) utile per il controllo e il monitoraggio, significativo per attivare il confronto fra vari enti (“benchmark”), percepibile in forma diretta e semplice per il ricercatore e l’osservatore.

Con questa Riforma si sottolinea che è necessario sviluppare un modello di valutazione di impatto sociale, anche a breve, che permette di monitorare e controllare i processi in chiave dinamica e offre l’opportunità, da subito, di comprendere se gli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento hanno un “prius” di processo utile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo periodo.

La funzionalità economico-aziendale
Questo approccio evita il concetto, quasi fatalista, dello “sperare” che si raggiunga l’obiettivo individuato, spesso motivato dal fatto che integrando risorse sociali e valoriali non si possono tracciare processi ancorati a “valutazioni quantitative di sviluppo” e con una aleatoria sostenibilità economica prospettica. Con una valutazione di impatto sodale ed economica applicata alle attività di base, da subito si nota se la direzione scelta è corretta o meno.

Riguardo alla valutazione d’impatto sociale “ex post”, le motivazioni all’implementazione e all’adozione da parte degli enti del Terzo Settore e delle imprese sociali è ancor più cogente, in termini di funzionalità economico-aziendale, considerando che oltre alle caratteristiche positive indicate precedentemente, si aggiunge l’esigenza di rendicontazione, di trasparenza e “accountability”. Il richiamo all’art.4, comma 1, lettera g è d’obbligo per rendere fattibile l’azione di “disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio”.

L’impatto sociale e occupazionale
In questo dettato normativo sembra farsi riferimento a una rendicontazione, trasparenza e informazione a fronte dell'”impiego di risorse pubbliche” e quindi si potrebbe dedurre che tale relazione inerisce solo nella “filiera della valutazione” ove il finanziatore è lo Stato. Questo passaggio però deve integrarsi con l’art. 11 della Legge di Riforma del Terzo Settore ove la Fondazione Italia Sociale, per la sua attività di finanziamento, “nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati”, si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell’effettivo impatto sociale e occupazionale.

Appare evidente che l’impatto sociale, così strutturato, è un denominatore comune sia ai finanziamenti pubblici sia a quelli privati.
In sintesi si sta concretizzando un trend concettuale e operativo in cui CSR e non profit troveranno nella valutazione dell’impatto sociale generato il legante indispensabile per far percepire il valore sociale dell’impresa sociale.

di Giorgio Fiorentini
professore associato di Economia Aziendale
Università Bocconi di Milano

(da CSRoggi Magazine, anno 1, n.1, Dicembre 2016, pag. 10)

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