A partire dal 5 novembre 2022 si è ampliata la platea dei soggetti obbligati a rispettare le norme sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni volte alla rimozione delle barriere digitali per le persone con disabilità.

Il decreto legge 76/2020, convertito in legge con la L. 120/2020, è intervenuto sulla legge Stanca (l. 4/2004) prevedendo che oltre alla pubblica amministrazione anche alcune aziende private siano obbligate al rispetto delle norme sull’accessibilità e fruibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, pena il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie fino al cinque per cento del fatturato.

A seguito dell’intervento normativo sono obbligati al rispetto delle norme sull’accessibilità i seguenti soggetti: pubblica amministrazione, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, Enti di assistenza e riabilitazione pubblici, Aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, aziende appaltatrici di servizi informatici, organismi di diritto pubblico, soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi per il tramite di sistemi informativi o di internet, soggetti giuridici diversi da quelli elencati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.

La vera novità, introdotta dal decreto legge 76/2020, riguarda quindi le aziende private, quali i soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro. (…)

di Giacomo Braschi
Legal Specialist presso DCP

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